Clicca per aprire il menu

Dichiarazione di nascita, riconoscimento e iscrizione all’ASL

Dichiarazione di nascita, riconoscimento e iscrizione all’ASL

La dichiarazione di nascita

Quando avviene una nascita è obbligatorio entro 10 giorni fare la dichiarazione di nascita per l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile in cui viene identificato con il nome, cognome, data e ora di nascita e comune di nascita. In altri termini la registrazione del bambino al’anagrafe informa lo Stato italiano della presenza di un nuovo cittadino che da quel momento gode di tutti i diritti del cittadino italiano minorenne.

La Dichiarazione di nascita deve essere fatta portando l’Attestazione di nascita ad uno dei seguenti uffici:

  • presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuto il parto entro 3 giorni dalla nascita
  • presso l’Anagrafe del Comune dove è avvenuta la nascita entro 10 giorni dalla nascita

L’Attestazione di nascita è rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto e indica sul documento di attestazione: cognome e nome della madre, sesso del neonato, orario e luogo del parto. Nell’attestazione di nascita non viene indicato né il nome né cognome del neonato. In generale, l’Attestazione di nascita viene trasmessa direttamente dal reparto alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale per l’iscrizione in ospedale, mentre per la registrazione presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, l’Attestazione viene consegnata ai genitori al momento della dimissione.

Il riconoscimento

Il riconoscimento è la dichiarazione di uno o di entrambi i genitori che il bambino è il proprio figlio con la conseguente assunzione del legame giuridico di filiazione, cioè il padre, la madre o entrambi si presentano come genitori assumendosi di fronte allo Stato i doveri che ciò comporta rispetto al figlio. Il riconoscimento può avvenire contestualmente alla dichiarazione di nascita, ed in genere è così per le coppie sposate, oppure in tempi diversi (prericonoscimento in corso di gravidanza o successivamente per genitori di meno di 16 anni, o per situazioni di riconoscimento disgiunto da parte dei genitori).

Il bambino può essere riconosciuto da entrambi i genitori, oppure dalla sola madre o dal solo padre. Situazioni possibili:

  1. Coppia sposata: è sufficiente la presenza di un genitore, munito di un documento d’identità di entrambi i genitori.
  2. Coppia di fatto: è necessaria la presenza di entrambi i genitori, muniti di un documento d’identità di entrambi i genitori. E’ inoltre possibile avvalersi del prericonoscimento da effettuare durante la gravidanza presso il Comune di residenza. Con il prericonoscimento è possibile sveltire le pratiche di riconoscimento dopo la nascita: quando il bambino sarà nato potrà essere denunciato da un solo genitore presentando i documenti preparati in anticipo con la procedura delle coppie sposate.
  3. Madre sola: è necessaria la presenza della madre con il documento d’identità. Anche la madre sola può avvalersi del diritto di prericonoscimento.

⇒  Se il genitore che riconosce o entrambi i genitori hanno meno di 16 anni deve intervenire un tutore.

  1. Madre con età inferiore a sedici anni e padre che ha compiuto i sedici anni d’età: se il padre intende riconoscere il bambino, il neonato può essere riconosciuto inizialmente solo dal papà e successivamente anche dalla madre al compimento dei sedici anni.
  2. Madre e Padre con età inferiore a 16 anni:  sino al compimento del sedicesimo anno di età il riconoscimento non può essere effettuato direttamente dai genitori; occorre in questo caso richiedere l’assistenza del servizio sociale per l’avvio delle procedure necessarie all’affidamento temporaneo del neonato così come definito dalla legge. La legge prevede infatti che la procedura di adottabilità del bambino possa essere mantenuta in sospeso se la madre rimane vicina al bimbo e continua ad assisterlo (eventualmente con l’aiuto de parenti, in particolare dei genitori).  Il Tribunale per i Minorenni, su richiesta della madre o decidendo per conto proprio (“d’ufficio”, dice la legge), può rinviare la procedura di adottabilità fino al compimento del suo sedicesimo anno. Nel frattempo il bambino resterà affidato ai genitori della madre o, se fosse necessario, ad altri; occorre sempre, però, che la madre lo assista e mantenga dei rapporti con lui. Il cognome del bambino resta, in questo periodo, quello che gli ha dato lo Stato Civile. Quando la madre avrà compiuto sedici anni, potrà riconoscerlo immediatamente o chiedere al Tribunale di tenere ancora sospesa la decisione (per non più di due mesi).
  3. Per le donne che intendono avvalersi del diritto di non riconoscere il neonato la legge italiana permette alla donna di scegliere se riconoscere o no il proprio nato e di farlo liberamente.  Se la donna non lo riconosce nei dieci giorni dalla nascita e se non c’è riconoscimento nemmeno da parte del padre, nel Tribunale per i minorenni competente per il luogo di nascita verrà aperta una pratica di adottabilità del bambino, che avrà un cognome inventato (che gli viene dato, così come il nome, dallo Stato Civile del Comune) ed in breve tempo (massimo due mesi) il bambino verrà affidato ad una coppia già giudicata idonea all’adozione e sarà dichiarato adottabile. Dopo un anno di affidamento preadottivo e se tutto è andato bene verrà adottato da questa coppia, diventandone figlio. La legge garantisce alla donna la riservatezza sulla sua identità (nome, cognome e indirizzo saranno tenuti segreti) e le ragioni del non riconoscimento saranno conosciute solo dagli operatori e dai magistrati per i minorenni.  Se la donna non ha ancora deciso se riconoscere o no, può chiedere al tribunale per i minorenni, per mezzo degli operatori che la seguono senza mettere la sua firma e far sapere come si chiama, di poter avere ancora un po’ di tempo per la decisione definitiva. Il Tribunale, se accoglie questa richiesta, può fissare un periodo non superiore, comunque, a due mesi perché la donna possa decidere senza che il bambino venga, nel frattempo, dichiarato adottabile. Non basta, però, fare solo la richiesta, occorre anche che la donna mantenga dei rapporti con il bambino: deve andarlo a trovare (nella sistemazione che è stata trovata per lui), senza che occorra per questo alcuna particolare autorizzazione, e gli deve stare vicino (la legge dice “assistere”). Possono intervenire, se ci sono e vogliono farlo, anche altri parenti del bambino, autorizzati dal Tribunale.  Trascorso il periodo fissato, il Tribunale deciderà se dichiarare adottabile il bambino (in questo caso la donna non potrà più avere alcun rapporto con lui).  Se, invece, il Tribunale giudica che la donna non ha abbandonato il bambino e se n’è occupata bene nel periodo di sospensione della procedura, può fare una scelta diversa: in particolare l’affidamento del bambino alla donna o ad un altro parente o anche, temporaneamente, ad un’altra famiglia ma, comunque, non per essere adottato.
  4. Madre/genitori stranieri extracomunitari regolarmente residenti: è possibile riconoscere il neonato con le stesse procedure descritte nei punti precedenti (dall’1 al 5). Una volta effettuato il riconoscimento è necessario recarsi alla propria ambasciata per effettuare l’iscrizione del neonato presentando i seguenti documenti:
  • denuncia di nascita rilasciata dall’anagrafe
  • passaporto
  • permesso di soggiorno
  1. Madre/genitori stranieri extracomunitari non regolarmente residenti: è possibile riconoscere il neonato con le stesse procedure descritte nei punti precedenti (dall’1 al 5) presentandosi all’ufficio con 2 testimoni e con il passaporto di entrambi i genitori, nel caso di coppia sposata o di coppia di fatto o della madre, nel caso di donna sola. Una volta effettuato il riconoscimento è necessario recarsi alla propria ambasciata per effettuare l’iscrizione del neonato presentando i seguenti documenti:
  • denuncia di nascita rilasciata dall’anagrafe
  • passaporto
  1. Madre/genitori extracomunitari stranieri privi di documenti d’identità:

              E’ consigliato già durante la gravidanza:

  • rivolgersi ai centri ISI per il rilascio del documento STP che da diritto all’assistenza sanitaria presso tutti i servizi pubblici e/o convenzionati della Regione e che può essere utilizzato come documento per il riconoscimento del neonato presso la Direzione sanitaria dell’ospedale in cui è avvenuto il parto;
  • iniziare le pratiche burocratiche necessarie per completare il riconoscimento del bambino anche presso la propria ambasciata. Le donne prive di permesso di soggiorno hanno la possibilità di richiederlo per tutta la durata della gravidanza e per i 6 mesi successivi al parto. Per facilitare l’avvio delle pratiche burocratiche da fare presso la propria ambasciata è possibile rivolgersi all’operatore che segue la gravidanza perché si metta in contatto con i servizi sociali.

⇒Per le situazioni del punto 8 e del punto 9, una volta completate le pratiche di regolarizzazione, è possibile fare il prericonoscimento, ossia riconoscere il bambino durante la gravidanza prima della nascita. Per il               prericonoscimento è necessario rivolgersi al Comune dove la donna/coppia vive.

          10. Nel caso di donna con visto turistico è necessario rivolgersi al centro ISI poiché alcuni tipi di visti non danno diritto all’assistenza sanitaria nei servizi pubblici/convenzionati della Regione

Iscrizione del bambino al Sistema Snaitario Nazionale (SSN)

Per l’iscrizione al Servizio Sanitario è necessario avere il codice fiscale del bambino, che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Con questo documento è necessario recarsi agli uffici della ASL (Ufficio Scelta e Revoca) ove, al momento dell’iscrizione del bambino al Servizio Sanitario, si sceglierà un pediatra tra quelli disponibili nella zona di residenza. Dove non ci sono pediatri disponbili il neonato può essere iscritto al medico di medicina generale. Con tale atto il bambino può accedere a tutti i servizi previsti dal Sistema Sanitario Regionale per i cittadini minorenni.

AVVISO IMPORTANTE:

Da Marzo 2024 la sede operativa di
MEDICI MESOTES Milano si trasferirà in Via Alberto Mario, 20 – 20149 MILANO

PER PRENOTAZIONI:

DA TELEFONO

02.76002198

DA SITO WEB

https://www.medicimesotes.it

Richiesta di consulenza online

Richiesta di consulenza online

Il servizio di consulenza online viene fornito a pagamento, il cui costo è variabile a seconda dei casi e viene specificato prima dell' inizio stesso del servizio.